Art. 2.

                 Requisiti specifici di ammissione,

    L'avviso  e' riservato, altresi', a coloro, che siano in possesso
dei seguenti requisiti specifici:
      1)  iscrizione  all'albo  dell'Ordine  dei  medici attestata da
certificato  in  data  non  anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  consente la partecipazione
all'avviso,  fermo  restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo prima
dell'assunzione in servizio;
      2)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nelle
discipline  di  neurologia  o  malattie  dell'apparato respiratorio o
medicina  fisica  e  riabilitazione, o servizi equipollente, tanto in
considerazione del carattere multispecialistico della struttura;
      3)  specializzazione  nella disciplina di neurologia o malattie
dell'apparato  respiratorio  o  medicina fisica e riabilitazione o in
una  scuola  equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nelle  medesime  discipline,  tanto  in  considerazione del carattere
multispecialistico della struttura.
    L'anzianita' di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo  le  disposizioni  contenute  nell'art. 10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 484/1997;
      3)  curriculum  ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  484/1997.  Detto curriculum deve riguardare le
attivita'  professionali,  di studio, direzionali-orgartizzative, con
riferimento:
        a) alla  tipologia  delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed
alla tipologia delle
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate  dal  candidato.  Ove entro il termine di scadenza fissato
per  la  presentazione  della  domanda  alla presente selezione siano
stati  emanati  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  6  comma  1  del
regolamento,   l'aspirante   dovra'  dimostrare  di  aver  svolto  la
specifica  attivita'  professionale  nella  disciplina  oggetto della
selezione  mediante:  una  casistica  di  specifiche  esperienze e di
attivita'  professionali  come  stabilito  per  la disciplina oggetto
della  selezione con il citato decreto del Ministro della Sanita'. La
casistica  deve  essere  riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificata dal Direttore sanitario
sulla  base  delle  attestazioni del dirigente di struttura complessa
responsabile della competente U.O;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997
nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi'   la   produzione  scientifica  strettamente  pertinente  la
disciplina, pubblicata su riviste italiane a straniere caratterizzate
da  criteri  di  filtro  nell'accettazione  dei lavori nonche' il suo
impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti  del  curriculum,  esclusi quelli di cui al punto c)
possono essere autocertificati dai candidati ai sensi del testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
      4) attestato di formazione manageriale.
    Fino   all'espletamento   del  primo  corso  manageriale  di  cui
all'art. 7  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
l'incarico  puo'  essere  attribuito  senza l'attestato di formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    I  candidati  cui  sara'  conferito l'incarico di direzione delle
strutture  complesse  avranno  l'obbligo  di acquisire l'attestato di
formazione  manageriale  di  cui  all'art. 5  comma  1 lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 - come modificato
dall'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/1999 - entro un
anno  dall'inizio  dell'incarico,  in  attuazione  di quanto previsto
dall'art.  15 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
come  modificato  dall'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n.
229/1999.  Il  mancato  superamento  del  primo  corso attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell'incarico determinera' la
decadenza dall'incarico stesso.
    Limitatamente  ad  un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997,  coloro  che  sono in possesso dell'idoneita' conseguita in
base  al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi anche
in  mancanza  dell'attestato di formazione manageriale, con l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    L'incarico  di  struttura  complessa,  fino  all'espletamento del
primo  corso  di  formazione, sara' attribuito con i requisiti di cui
sopra fatta eccezione per il punto sub 4).