IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 585 del 19 marzo 2001 e decreto rettorale n. 1678 del 20 settembre 2001; Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di ricerca presso l'Ateneo; Viste le delibere del senato accademico (18 maggio 2004) e del consiglio di amministrazione (25 maggio 2004) relative all'istituzione delle scuole dottorali presso l'Ateneo; Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati; Vista la delibera di attivazione del ciclo assunta dal senato accademico in data 18 maggio 2004; Vista la delibera di attivazione del ciclo assunta dal consiglio di amministrazione in data 25 maggio 2004; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Art. 1. XX ciclo della formazione dottorale Anno accademico 2004/2005 E' attivato il XX ciclo della formazione dottorale dell'Universita' Roma Tre, articolato in dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) e scuole dottorali (di seguito indicati come scuole), di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il titolo di dottore di ricerca. Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «Con tassa a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con tassa a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione. L'attribuzione delle borse convenzionate e' subordinata alla effettiva stipula della relativa convenzione con l'ente e/o universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse agli organi accademici centrali. Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata dal senato accademico su proposta del collegio dei docenti; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (articoli 13 e 17). ----> vedere immagini alle pagg. 65 - 66 - 67 della G.U. <----