Art. 2. Partecipazione al concorso 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione a ciascun dottorato ed a ciascuna scuola di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di qualsiasi: laurea (almeno quadriennale) conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero: laurea specialistica; ovvero: titolo estero riconosciuto equipollente (dal Ministero o dal collegio dei docenti); in caso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato dal Ministero (M.I.U.R.) equipollente ad una laurea italiana questo dovra' essere preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio al solo fine dell'ammissione al corso. A tal fine se ne dovra' fare espressa menzione nella domanda di partecipazione; la dichiarazione ministeriale di equipollenza, o i documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al collegio la dichiarazione di equipollenza in parola dovranno pervenire al dipartimento sede del dottorato improrogabilmente entro il giorno 31 agosto 2004. 2. Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso anche coloro che conseguiranno in Italia il titolo richiesto entro il giorno 31 agosto 2004. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta «con riserva» ed i candidati dovranno, in sede di prima prova concorsuale, presentare un certificato di laurea ovvero sottoscrivere l'apposito modulo di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.