Art. 2.

                     Partecipazione al concorso

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  a  ciascun  dottorato  ed  a  ciascuna  scuola  di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che  sono in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di
qualsiasi:
      laurea  (almeno  quadriennale) conseguita secondo l'ordinamento
precedente   all'entrata   in   vigore   del   decreto   ministeriale
n. 509/1999,
ovvero:
      laurea specialistica;
ovvero:
      titolo  estero  riconosciuto  equipollente (dal Ministero o dal
collegio  dei  docenti);  in  caso  di  titolo  accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato dal Ministero (M.I.U.R.)
equipollente   ad   una   laurea   italiana   questo   dovra'  essere
preventivamente  riconosciuto  equipollente dal collegio al solo fine
dell'ammissione  al  corso.  A  tal  fine  se ne dovra' fare espressa
menzione   nella   domanda   di   partecipazione;   la  dichiarazione
ministeriale  di  equipollenza, o i documenti (tradotti e legalizzati
secondo   le  norme  vigenti)  utili  a  consentire  al  collegio  la
dichiarazione   di  equipollenza  in  parola  dovranno  pervenire  al
dipartimento  sede  del  dottorato  improrogabilmente entro il giorno
31 agosto 2004.
    2.  Potranno  presentare  domanda  di  partecipazione al concorso
anche coloro che conseguiranno in Italia il titolo richiesto entro il
giorno 31 agosto 2004.
    In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta «con riserva»
ed  i  candidati  dovranno,  in  sede  di  prima  prova  concorsuale,
presentare  un  certificato di laurea ovvero sottoscrivere l'apposito
modulo di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.