Art. 4. Ammissione ed iscrizione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in sovrannumero, su richiesta del Collegio dei docenti, purche' risultanti comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, Enti pubblici di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti «qualificati» dal senato accademico. I concorrenti risultati vincitori dovranno restituire all'Ufficio formazione e post-laurea sezione dottorati di ricerca, Scuole di dottorato, master scientifico culturale (MSC) dell'Universita' degli studi di Siena, via Valdimontone n. 1 - Siena, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa richiesta da parte dell'ufficio suddetto, la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio competente: domanda in carta libera contenente dichiarazioni sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente; dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione e conseguente impegno scritto a sospenderne la frequenza; modulo di accettazione della borsa di studio. I vincitori dovranno allegare alla suddetta documentazione fotocopia del documento di identita' debitamente firmata. I candidati extracomunitari aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora riconosciuto equipollente da un Ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, tutti i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione alla Scuola di dottorato prescelta. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco», secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane. I candidati extracomunitari aventi titolo all'iscrizione saranno ammessi ai corsi purche' in regola con le disposizioni vigenti relative all'ingresso e al soggiorno in Italia. I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189) dovranno, pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita'. I cittadini extracomunitari residenti all'estero, invece, dovranno consegnare, la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura.