Art. 4.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto,  subentreranno altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso  di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato
anche  in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in
sovrannumero,   su   richiesta  del  Collegio  dei  docenti,  purche'
risultanti  comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse
assegnate  da  Ministeri,  Enti  pubblici di ricerca o altri soggetti
espressamente ritenuti «qualificati» dal senato accademico.
    I concorrenti risultati vincitori dovranno restituire all'Ufficio
formazione  e  post-laurea  sezione  dottorati  di ricerca, Scuole di
dottorato,  master scientifico culturale (MSC) dell'Universita' degli
studi  di  Siena,  via  Valdimontone  n. 1  - Siena, entro il termine
perentorio  di  giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui  avranno  ricevuto  la  relativa  richiesta  da parte
dell'ufficio   suddetto,  la  modulistica  appositamente  predisposta
dall'ufficio   competente:   domanda   in   carta  libera  contenente
dichiarazioni  sostitutive  di  certificati  ai sensi della normativa
vigente;  dichiarazione  di  eventuale  iscrizione  ad  una scuola di
specializzazione  e  conseguente  impegno  scritto  a  sospenderne la
frequenza;  modulo di accettazione della borsa di studio. I vincitori
dovranno   allegare   alla   suddetta  documentazione  fotocopia  del
documento di identita' debitamente firmata.
    I  candidati  extracomunitari  aventi  titolo  all'iscrizione  in
possesso  di  titolo di studio accademico straniero, di durata almeno
quadriennale,  non  ancora  riconosciuto  equipollente  da  un Ateneo
italiano   ad   uno  dei  titoli  accademici  italiani  previsti  dai
requisiti,   dovranno   presentare,   unitamente   alla   domanda  di
iscrizione, tutti i documenti utili al fine di consentire al Collegio
dei  docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini
dell'ammissione  alla  Scuola  di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia  del  diploma  originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero  e  muniti  di  idonea  dichiarazione di valore «in loco»,
secondo  la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.
    I  candidati extracomunitari aventi titolo all'iscrizione saranno
ammessi  ai  corsi  purche'  in  regola  con  le disposizioni vigenti
relative   all'ingresso   e  al  soggiorno  in  Italia.  I  cittadini
extracomunitari  legalmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  come modificato
dall'art. 26  della legge 30 luglio 2002, n. 189) dovranno, pertanto,
consegnare,  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione,  la copia del
passaporto  e  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'
rilasciato  dalle  competenti  autorita'. I cittadini extracomunitari
residenti  all'estero,  invece,  dovranno  consegnare,  la  copia del
passaporto,  del  visto  di  ingresso  e  la  copia  del  permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura.