Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore agli anni diciotto; 2) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 6) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.