Art. 5. Procedure per l'accertamento dei requisiti graduatoria sulla base dei titoli dichiarati, preselezione e prova selettiva Preselezione: l'amministrazione effettuera' una preselezione dei candidati sulla base dei titoli, dichiarati dai medesimi nella domanda e ad essa obbligatoriamente allegati. Verra' predisposta, successivamente, apposita graduatoria, utilizzando i criteri di seguito elencati: a) votazione riportata nel conseguimento dei titolo di studio richiesto. E' attribuito un punteggio fino al massimo di punti quattro in relazione alla votazione conseguita, espressa in sessantesimi o in centesimi, secondo quanto sotto specificato: da 36/60 a 41/60, oppure da 60/100 a 69/100 - punti uno; da 42/60 a 47/60, oppure da 70/100 a 79/100 - punti due; da 48/60 a 53/60, oppure da 80/100 a 89/100 - punti tre; da 54/60 a 60/60, oppure da 90/100 a 100/100 - punti quattro. b) precedenti rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche a tempo determinato, purche' non conclusi per demerito: punti 0,50, fino ad un massimo di punti sei, per ciascun periodo di nove mesi di servizio a tempo indeterminato o per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a tempo determinato. In nessun caso saranno valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva un numero di candidati pari al quintuplo del numero dei posti individuati al precedente art. 1 del presente avviso, fermo restando che tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile nell'ambito del predetto quintuplo rientreranno nel novero dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva. Prova selettiva: la prova selettiva, intesa ad accertare il grado di professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi,consistera' nella soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla, su temi specifici, formulati dalla commissione, concernenti le materie indicate nel programma allegato al presente avviso, in un colloquio sulle medesime materie, nonche' in una traduzione dalla lingua straniera prescelta dal candidato (allegato 2). Per la valutazione della prova la commissione dispone complessivamente di dieci punti: essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a sette decimi.