Art. 7.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I  vincitori,  ai  fini dell'accertamento dei requisiti previsti,
all'atto  della  stipulazione  del  contratto  di lavoro individuale,
saranno  invitati  a  presentare,  entro  trenta  giorni,  i seguenti
documenti in regola con le norme vigenti su bollo:
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni attestanti il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi  dalla  data  di  presentazione della domanda di ammissione alla
selezione pubblica:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  politici  ovvero  i motivi della non
iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali; mancanza di
condanne  penali  ovvero  l'esistenza  di  condanne penali riportate,
precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario;
      2)  certificato  rilasciato  da  una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  incondizionato  e continuativo
nell'impiego  al  quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da
qualche  imperfezione  fisica,  il  certificato  deve farne specifica
menzione  con  la  dichiarazione  che  essa  non  e' tale da menomare
l'attitudine  fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro.
    Il documento di cui al punto 2) dovra' essere inoltre di data non
anteriore  a  sei  mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrlo.
    La  capacita'  lavorativa  dei portatori di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo  i  vincitori  della  selezione;  colei o colui che non sia
riconosciuto  idoneo  o  non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla
visita  viene  dichiarato  decaduto e depennato dalla graduatoria dei
vincitori della selezione;
      3)  originale  del titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti  gli  effetti  dello stesso, ovvero copia autentica del diploma
posseduto;
      4)  dichiarazione  attestante  l'assenza  di  altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di situazioni di incompatibilita' di cui
all'art. 53   del   decreto   legislativo   n. 165/2001;  l'eventuale
esistenza  di  situazioni di incompatibilita' obbliga il vincitore ad
optare  per il nuovo impiego e a presentare la relativa dichiarazione
di opzione.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui  sopra, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si  da'  luogo  alla  stipula  del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi.
    I  certificati rilasciati ai cittadini stranieri dalle competenti
autorita'  dello  Stato  di  appartenenza devono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice   penale   e,   nei   casi   piu'  gravi,  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.