Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  del  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del
personale   del   comparto   «Ministeri»,  un  contratto  finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato area B
posizione economica B3.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni caso
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della  procedura di reclutamento che ne ha costituito
il presupposto.
    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  regolato dal
contratto  individuale,  dai  contratti  collettivi  di comparto e di
amministrazione,  dalle  disposizioni  di  legge  e  dalle  normative
comunitarie.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  immediatamente  risolto  in caso di
mancata  assunzione  in servizio del vincitore nel termine assegnato,
salvo  comprovati  e  giustificati motivi di impedimento; in tal caso
l'amministrazione valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze
di   funzionamento   dei   propri   uffici  proroga  il  termine  per
l'assunzione.
    Il  rapporto  di lavoro instaurato a tempo determinato non potra'
convertirsi   in   alcun   caso   in   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.
    Il   trattamento   economico   spettante  ai  vincitori  all'atto
dell'assunzione   in   servizio   corrisponde   all'importo  iniziale
dell'area B posizione economica B3.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di quattro settimane; decorso
tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.