Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e in conformita' all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di decadenza, al Reparto/Ente di appartenenza entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6, gli ufficiali hanno la facolta' di allegare alla domanda dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a: a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare; b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione. Dette dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari a consentire la corretta valutazione da parte della commissione ed il controllo da parte dell'Amministrazione. 2. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta' di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche' di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli ufficiali di cui al precedente comma.