Art. 3.

                      Domande di partecipazione

    1.  La  domanda  di  partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice  e  in  conformita'  all'allegato  A  che  costituisce parte
integrante  del  presente  decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza,  al  Reparto/Ente  di  appartenenza  entro  trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6,
gli   ufficiali   hanno   la   facolta'   di  allegare  alla  domanda
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative a:
      a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare;
      b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
    Dette   dichiarazioni   dovranno  contenere  tutti  gli  elementi
necessari  a  consentire  la  corretta  valutazione  da  parte  della
commissione ed il controllo da parte dell'Amministrazione.
    2.  La Direzione Generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  far  regolarizzare le domande che, spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di   effettuare  controlli,  anche  a  campione,  per  verificare  la
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli
ufficiali di cui al precedente comma.