Art. 6. Valutazione dei titoli 1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra' valutare: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, desunte dai documenti caratteristici; b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica o dai documenti presentati dagli ufficiali. Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1, la commissione disporra' di un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo seguente: a) 30 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera a); b) 15 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera b). Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei. Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per ciascuno dei complessi di titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non piu' di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente la commissione.