Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra'
valutare:
      a)  i  titoli  relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici;
      b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla
documentazione   matricolare   e   caratteristica   o  dai  documenti
presentati dagli ufficiali.
    Detti  titoli  devono  essere posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di  cui  al  comma  1,  la
commissione  disporra'  di un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo
seguente:
      a) 30 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera a);
      b) 15 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera b).
    Gli  ufficiali  che  non  avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli  relativi  alle  qualita'  militari  e professionali di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
    Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per
ciascuno  dei  complessi  di  titoli  di cui alle lettere a) e b) del
precedente  comma  1 non piu' di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabilito.
    Il  punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito  dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la commissione.