Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    1.  La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei
saranno  distinti  in  base  al  grado rivestito, sara' formata dalla
commissione  aggiungendo  alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
ufficiale  nella  valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato
senza demerito in ferma dodecennale.
    2.  A  parita'  di  merito,  saranno  preferiti  i concorrenti in
possesso  dei  titoli  preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni   riportate  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto.  A tal fine i concorrenti possono
allegare  alla  domanda  di partecipazione i documenti comprovanti il
possesso  di  eventuali  titoli  di  preferenza, ovvero dichiarazioni
sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, contenente
tutte  le  indicazioni  utili  per  consentire all'Amministrazione di
effettuare i dovuti controlli.
    3.  La  graduatoria  di  merito  di  cui  al comma 1 del presente
articolo  verra'  approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
Giornale  Ufficiale  del  Ministero della difesa. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.