Art. 7. Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale. 2. A parita' di merito, saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine i concorrenti possono allegare alla domanda di partecipazione i documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli di preferenza, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le indicazioni utili per consentire all'Amministrazione di effettuare i dovuti controlli. 3. La graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente articolo verra' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.