Art. 5.
                       Commissioni di concorso
    1.  Nell'ambito del presente bando la commissione giudicatrice e'
nominata  con  decreto  del Presidente del CNR e e' costituita da tre
membri  effettivi  e due supplenti; la composizione della commissione
e'  pubblicata sulla pagina del sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
(vedere  sezione  lavoro).  Di  tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio  di  trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6. La commissione conclude la procedura concorsuale entro novanta
giorni  dalla  data  della prima riunione di cui al successivo art. 6
comma  1. Con proprio decreto il dirigente del servizio II - Concorsi
e  borse  di  studio  del  D.S.T.S.  - CNR puo' prorogare il predetto
termine  per  una sola volta e per non piu' di trenta giorni; decorso
inutilmente  quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo
scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.