Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) la votazione riportata nel titolo di studio, massimo punti 5; b) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 20; c) i titoli accademici e professionali di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per ciascun titolo.