Art. 7.
                                Esami
    1. Gli esami si articolano in:
      a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le
conoscenze del candidato sugli argomenti indicati nell'art. 2 lettera
b) del bando di concorso;
      b) una seconda prova scritta diretta ad accertare le competenze
del   candidato   nella  gestione  degli  adempimenti  amministrativi
relativi ad attivita' di ricerca scientifica;
      c) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti di
ordine generale e specifico degli argomenti di cui all'art. 2 lettera
b),   nonche'   delle   prove  scritte  e  dell'attivita'  lavorativa
pregressa. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza
della lingua straniera e dell'informatica.
    2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la
prova  scritta,  20  punti per la seconda prova scritta e di 20 punti
per la prova orale.
    3.  Il  giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere le predette
prove.
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  non  puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna di esse.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 nella prova scritta e
14/20 nella seconda prova scritta.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del   punteggio   riportato  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione  dei  titoli;  b)  della  data, ora e sede di svolgimento
della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    9.   Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    10.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non  si  presenteranno  a  sostenere  le  prove  di  esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    12.  La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed  indica  il  vincitore,  in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso, nella persona del candidato, che ha conseguito il
piu'   elevato   punteggio  finale  dato  dalla  somma  dei  punteggi
conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli  e nelle singole prove di
esame.