Art. 7. Esami 1. Gli esami si articolano in: a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le conoscenze del candidato sugli argomenti indicati nell'art. 2 lettera b) del bando di concorso; b) una seconda prova scritta diretta ad accertare le competenze del candidato nella gestione degli adempimenti amministrativi relativi ad attivita' di ricerca scientifica; c) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti di ordine generale e specifico degli argomenti di cui all'art. 2 lettera b), nonche' delle prove scritte e dell'attivita' lavorativa pregressa. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua straniera e dell'informatica. 2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la prova scritta, 20 punti per la seconda prova scritta e di 20 punti per la prova orale. 3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna di esse. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 nella prova scritta e 14/20 nella seconda prova scritta. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione: a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli; b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale. 7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso. 12. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il vincitore, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella persona del candidato, che ha conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame.