Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.  La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
    2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
      a) il possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria
di  secondo grado come indicato nella ripartizione per settori di cui
all'allegato  A.  Sono  altresi'  ammessi  i  candidati  che  abbiano
conseguito  un  titolo  di studio all'estero dichiarato «equivalente»
dalle  competenti  autorita'  scolastiche  italiane  o  comunque  che
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia  (art. 38  decreto  legislativo  n. 165/2001 - art. 1 decreto
legislativo  n. 115/1992  -  art. 332 regio decreto n. 1592/1933). E'
cura  del  candidato dimostrare la suddetta «equivalenza» mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione;
      b) lo  svolgimento  per almeno tre anni post diploma, alla data
di  scadenza  del  termine  di  cui al successivo art. 4, comma 1, di
attivita'  di  natura  tecnica  in  settori  inerenti alle competenze
specifiche indicate nell'allegato A;
      c) la  conoscenza  della/e lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione per settori di cui all'allegato A, da valutarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1;
      d) la  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
      e) la   conoscenza  di  elementi  di  informatica  di  base  da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
    3.  I  requisiti  richiesti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.