Art. 5. Prove d'esame L'esame consistera' in due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, secondo il seguente programma: a) la prima prova scritta vertera' sul Diritto amministrativo; b) la seconda prova scritta riguardera' Diritto del lavoro delle pubbliche amministrazioni; c) la prova orale si articolera' sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: 1) normativa contrattuale del comparto universita' e del comparto dirigenti, area 1; 2) legislazione nazionale sulle procedure di valutazione comparativa e sui concorsi del personale tecnico-amministrativo; 3) regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; 4) accertamento della conoscenza della lingua inglese tramite traduzione simultanea di un testo; 5) accertamento della conoscenza e della capacita' di utilizzazione dei piu' comuni programmi di calcolo e di videoscrittura. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima della prova orale. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. L'esito finale del concorso e' determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa che dovra' svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate agli interessati a mezzo raccomandata. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede dell'esame.