Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso di:
      a) diploma di perito industriale capotecnico;
      b) attestato  di frequenza con verifica dell'apprendimento a un
corso   di   specializzazione   di   prevenzione   incendi   (decreto
ministeriale  25 marzo 1985, art. 5, comma 1) ai fini dell'iscrizione
negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  (legge 7 dicembre 1984,
n. 818);
      c) esperienza  professionale di almeno un anno negli ultimi tre
anni  presso  pubbliche  amministrazioni  acquisita  con  rapporto di
lavoro  dipendente a tempo indeterminato o determinato di livello non
inferiore  alla  ex  sesta  qualifica  funzionale  o assimilata o con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  avente ad
oggetto l'esercizio di funzioni per le quali e' richiesto il possesso
almeno del diploma di scuola secondaria superiore.
    Si terra' conto delle equiparazioni relative al titolo di studio,
ai  sensi  della  normativa vigente alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,  n. 1592,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      d) della  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      e) del godimento dei diritti politici;
      f) dell'idoneita' fisica all'impiego;
      g) di regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  per  persistente  insufficiente  rendimento, ovvero
siano   stati  dichiarati  decaduti  da  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana  di  tutti  gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta con decreto del direttore amministrativo. Tale provvedimento
verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.