Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato  dalla  somma  della  votazione  riportata nella prova pratica e
nella  prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori,  e'  approvata con decreto del direttore amministrativo ed
e'   pubblicata   presso   l'Albo  dell'Universita'  degli  studi  di
Milano-Bicocca,  Piazza  dell'Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano. Dalla
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione  e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.