Art. 6.
    1)  Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni
prova  scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito,  nelle  tre  prove  scritte,  un punteggio complessivo di
almeno  90  punti  e  con  un  punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
    3)  Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo  per  le  prove  orali  non  inferiore  a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.