Art. 7.
    1)  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    2)  Per  i  predetti  candidati  la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.