Art. 13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, la conferma della borsa di studio per gli anni successivi al primo anno e' subordinata al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi e al conseguimento, entro il 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda, dei seguenti crediti, limite minimo di merito: II° Anno |III° Anno |Ultimo semestre 25 crediti |80 crediti |135 crediti La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro presentazione di domanda entro il 5 novembre di ogni anno e previo accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito richieste dal bando e delle condizioni economiche determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la decadenza anche per gli anni successivi.