Art. 13.
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, la conferma della borsa di
studio  per  gli  anni  successivi  al  primo  anno e' subordinata al
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione  ai  corsi  e  al  conseguimento,  entro il 10 agosto
dell'anno  successivo  alla presentazione della domanda, dei seguenti
crediti, limite minimo di merito:
II° Anno             |III° Anno            |Ultimo semestre
25 crediti           |80 crediti           |135 crediti
    La  conferma  della  borsa  negli anni successivi avverra' dietro
presentazione  di  domanda  entro il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento  dell'ufficio  competente  delle  condizioni  di  merito
richieste   dal  bando  e  delle  condizioni  economiche  determinate
dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo.
    La  mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la
decadenza anche per gli anni successivi.