Art. 4. La borsa di studio puo' essere revocata nei seguenti casi: a) in mancanza dei requisiti di merito e reddito economico richiesti e previsti dal bando; b) quando il beneficiario rinuncia al proseguimento degli studi; c) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad altra Universita'; d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il passaggio ad altro corso di laurea; e) quando il beneficiario non ha conseguito un numero di crediti pari a 18 conseguiti entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda.