Art. 4.
    La borsa di studio puo' essere revocata nei seguenti casi:
      a)  in  mancanza  dei  requisiti  di merito e reddito economico
richiesti e previsti dal bando;
      b)  quando  il  beneficiario  rinuncia  al  proseguimento degli
studi;
      c) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad
altra Universita';
      d)  quando  il  beneficiario  chieda ed ottenga il passaggio ad
altro corso di laurea;
      e)  quando  il  beneficiario  non  ha  conseguito  un numero di
crediti  pari a 18 conseguiti entro il 10 agosto dell'anno successivo
a quello di riferimento della domanda.