Art. 6.
    L'Universita'  controlla  la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte  dagli  studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con
controlli a campione.
    Nel  caso  in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato  il  falso,  la  borsa  di  studio  sara' revocata e sara'
effettuato il recupero delle somme eventualmente erogate, fatta salva
l'adozione  delle  sanzioni  disciplinari a carico dello studente per
dichiarazioni   non  veritiere.  L'Universita'  segnalera'  il  fatto
all'Autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.