Art. 6. L'Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara' effettuato il recupero delle somme eventualmente erogate, fatta salva l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente per dichiarazioni non veritiere. L'Universita' segnalera' il fatto all'Autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.