Art. 7. Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro che non hanno i requisiti richiesti l'Amministrazione provvede a formulare una distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di laurea, in relazione alla ripartizione delle borse operata dagli organi accademici. Le suddette graduatorie provvisorie saranno predisposte in base ai requisiti di merito e reddito, privilegiando, in particolare, il merito piu' alto rispetto al reddito piu' basso secondo le disposizioni del decreto ministeriale 20 settembre 2001.