Art. 7.
    Dopo  l'esame  preliminare delle domande e l'esclusione di coloro
che  non  hanno  i  requisiti  richiesti l'Amministrazione provvede a
formulare  una  distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di
laurea,  in  relazione  alla  ripartizione  delle borse operata dagli
organi accademici.
    Le  suddette  graduatorie provvisorie saranno predisposte in base
ai  requisiti  di merito e reddito, privilegiando, in particolare, il
merito   piu'   alto  rispetto  al  reddito  piu'  basso  secondo  le
disposizioni del decreto ministeriale 20 settembre 2001.