Art. 9.
    Con  decreto  rettorale  sara'  nominata un'apposita commissione,
composta  dal  direttore  amministrativo  o  un  suo  delegato, da un
rappresentante  di  ciascuna delle facolta' interessate designato dai
presidi,  dal funzionario responsabile dell'Ufficio affari generali e
da  un  rappresentante  degli  studenti  delegato  dal  Senato  degli
studenti.
    La commissione avra' i seguenti compiti:
      1) verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
      2)  pronunciarsi  in  via  definitiva sui ricorsi eventualmente
pervenuti;
      3)  risolvere  le  situazioni di «ex equo» per merito e reddito
secondo la normativa vigente.