Art. 9. Con decreto rettorale sara' nominata un'apposita commissione, composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna delle facolta' interessate designato dai presidi, dal funzionario responsabile dell'Ufficio affari generali e da un rappresentante degli studenti delegato dal Senato degli studenti. La commissione avra' i seguenti compiti: 1) verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine alla formulazione della graduatoria provvisoria; 2) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente pervenuti; 3) risolvere le situazioni di «ex equo» per merito e reddito secondo la normativa vigente.