Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 1. La borsa di studio relativa al posto riservato a studenti di nazionalita' bulgara, selezionato in collaborazione con l'Ambasciate d'Italia in Sofia (Bulgaria), sara' erogata per Euro 4.867,00 annui direttamente dal Ministero degli affari esteri e per l'importo residuo dall'Universita' degli studi di Trento. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata della Scuola. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 1' (La borsa di studio e' soggetta a contributo INPS (10% o 17,80%), ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, di cui 1/3 a carico del dottorando).