Art. 4.
    La  selezione  dei  progetti  da  pubblicare  e'  curata  da  una
Commissione,  nominata  con  decreto  del Presidente della Camera dei
deputati.
    La  Commissione,  previo esame e valutazione dei progetti e della
documentazione  di  cui  all'art.  3  inviata  dai candidati, procede
all'individuazione  dei  venti  migliori progetti a suo insindacabile
giudizio.