Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame  consta  di  due  prove  scritte,  di cui una a contenuto
pratico, ed una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di
esame   che   viene  allegato  al  presente  bando  per  farne  parte
integrante.  Sono  ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
7/10.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato consegue la
votazione di almeno 7/10.
    Il  punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla
media  della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello
ottenuto nella prova orale, e a quello dei titoli.
    Questa  amministrazione  dara'  notizia della data e del luogo in
cui  si  svolgeranno  tali  prove  tramite  servizio  postale,  con i
preavvisi richiesti dalla vigente normativa in materia di concorsi.
    La  convocazione  per  la  prova orale avverra' non meno di venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
    Il  termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata dai candidati.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Alle  prove  scritte sono ammessi soltanto i codici o altri testi
di legge e dizionari in consultazione approvati dalla commissione.