Art. 5. Prove di esame L'esame consta di due prove scritte, di cui una a contenuto pratico, ed una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che viene allegato al presente bando per farne parte integrante. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione di almeno 7/10. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello ottenuto nella prova orale, e a quello dei titoli. Questa amministrazione dara' notizia della data e del luogo in cui si svolgeranno tali prove tramite servizio postale, con i preavvisi richiesti dalla vigente normativa in materia di concorsi. La convocazione per la prova orale avverra' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Il termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia concordemente manifestata dai candidati. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Alle prove scritte sono ammessi soltanto i codici o altri testi di legge e dizionari in consultazione approvati dalla commissione.