Art. 6. Valutazione dei titoli Ai titoli e' riservato un punteggio non superiore a 10/30 del totale dei punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata prima delle prove orali e solo per i candidati che hanno sostenuto tutte le prove scritte. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. Sono valutati: il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 3; esperienze professionali giudicate attinenti alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 5; ulteriori titoli accademici, diplomi, attestati di specializzazione e qualificazione, pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2.