Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  titoli  e'  riservato  un punteggio non superiore a 10/30 del
totale dei punti.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  prima  delle prove orali e solo per i candidati che hanno
sostenuto  tutte le prove scritte. Il risultato della valutazione dei
titoli    deve    essere    reso    noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione delle prove orali.
    Sono valutati:
      il  titolo  di  studio  (con  riferimento  alla  votazione o al
giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 3;
      esperienze  professionali  giudicate attinenti alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 5;
      ulteriori    titoli    accademici,    diplomi,   attestati   di
specializzazione  e qualificazione, pubblicazioni: fino ad un massimo
di punti 2.