Art. 8.

Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  generali di merito e
                   pubblicazione delle graduatorie

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, dei titoli di precedenza e
preferenza di cui all'art. 7 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,    e'    approvata    con   provvedimento   del   direttore
amministrativo,  e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione   all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  del
Piemonte  Orientale.  La graduatoria rimane efficace per ventiquattro
mesi dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura di
posti  che si rendessero vacanti entro tale periodo. Dalla data della
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria di merito alfine di procedere alla copertura di ulteriori
posti  vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a
tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio.
    Si  riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a
tempo  determinato,  senza  pregiudizio  rispetto all'esercizio della
facolta'  precedente,  nel  rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio.   L'esercizio   delle   riservate  facolta'  avviene  senza
pregiudizio   alla   posizione   in   graduatoria,   con   prevalenza
dell'assunzione  a  tempo  indeterminato  rispetto  a  quella a tempo
determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a
quella a tempo parziale.
    Non  avendo potuto operare integralmente nella presente selezione
la riserva del 30% di posti destinati ai volontari di truppa in ferma
prefissata  e  in  ferma breve per le assunzioni perche' avrebbe dato
luogo a frazioni di posto, l'universita' si impegna ad utilizzarla ai
sensi  dell'art. 18,  comma  7,  del decreto legislativo n. 215/2001,
qualora  dovesse  procedere  ad ulteriori assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.