Art. 8. Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito e pubblicazione delle graduatorie La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, dei titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale. La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito alfine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta' precedente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale. Non avendo potuto operare integralmente nella presente selezione la riserva del 30% di posti destinati ai volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve per le assunzioni perche' avrebbe dato luogo a frazioni di posto, l'universita' si impegna ad utilizzarla ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 215/2001, qualora dovesse procedere ad ulteriori assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.