Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    Per  gli  effetti  della legge n. 350 del 27 dicembre 2003 (legge
finanziaria  2004)  ai candidati dichiarati vincitori sara' proposto,
ai sensi dell'art. 16 deI C.C.N.L. - comparto universita', verificata
la  copertura  finanziaria  nel  bilancio  dell'ateneo,  un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo   determinato   nella  cat.  C,  posizione  economica  1,  area
amministrativa   presso   l'Universita'   degli  studi  del  Piemonte
Orientale.
    L'amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  stipulare  un
contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato superato il vincolo del
blocco  delle assunzioni a tempo indeterminato disposto dalla attuale
legge finanziaria nonche' da eventuali successive leggi in materia di
reclutamento di personale presso le universita'.
    Ai vincitori sara' corrisposto il trattamento economico spettante
a  norma  delle  vigenti  disposizioni  normative  e contrattuali. Il
periodo di prova ha la durata di tre mesi.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto  da  una  delle  parti,  s'intenderanno  confermati in
servizio.
    I  vincitori  dovranno permanere in servizio presso l'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale per un periodo non inferiore a tre
anni.