Art. 9. Assunzione in servizio Per gli effetti della legge n. 350 del 27 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) ai candidati dichiarati vincitori sara' proposto, ai sensi dell'art. 16 deI C.C.N.L. - comparto universita', verificata la copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato nella cat. C, posizione economica 1, area amministrativa presso l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale. L'amministrazione si riserva la facolta' di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato superato il vincolo del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato disposto dalla attuale legge finanziaria nonche' da eventuali successive leggi in materia di reclutamento di personale presso le universita'. Ai vincitori sara' corrisposto il trattamento economico spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, s'intenderanno confermati in servizio. I vincitori dovranno permanere in servizio presso l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale per un periodo non inferiore a tre anni.