Art. 4. Esclusione dalla selezione 1. L'ammissione alla selezione avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 2. Sono esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato, spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione alla selezione: oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; priva della sottoscrizione autografa; incompleta o illeggibile in parti essenziali; tramite telex o telegramma; tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla Consob, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5; priva della copia fotostatica del documento di identita' ovvero del provvedimento attestante l'equipollenza dei titoli di studio esteri nei casi previsti. 3. Sono altresi' esclusi dalla selezione i candidati che abbiano presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego. 4. L'esclusione dalla selezione e' disposta dal Presidente della Consob con provvedimento motivato. 5. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.