Art. 4.

                     Esclusione dalla selezione

    1.  L'ammissione alla selezione avviene con la piu' ampia riserva
di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    2. Sono esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione alla selezione:
      oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
      priva della sottoscrizione autografa;
      incompleta o illeggibile in parti essenziali;
      tramite telex o telegramma;
      tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla
Consob, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5;
      priva della copia fotostatica del documento di identita' ovvero
del  provvedimento  attestante  l'equipollenza  dei  titoli di studio
esteri nei casi previsti.
    3.  Sono altresi' esclusi dalla selezione i candidati che abbiano
presentato  domande  dalle  quali  non risulti il possesso di tutti i
requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego.
    4.  L'esclusione dalla selezione e' disposta dal Presidente della
Consob con provvedimento motivato.
    5.   La   Consob   comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.