Art. 5.

                     Svolgimento della selezione

    1.  La  selezione e' articolata nella valutazione dei titoli e in
un colloquio.
    2.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata dal Presidente
della Consob con successivo provvedimento.
    3.  La  commissione  esaminatrice  determina preliminarmente, per
ciascuna  delle  categorie  di  titoli  sotto  indicate, i criteri di
valutazione  per  l'attribuzione del relativo punteggio; in relazione
al  numero  dei  candidati  ammessi  alla  selezione,  la commissione
esaminatrice  potra'  stabilire  un  punteggio complessivo minimo per
l'ammissione al colloquio.
    4. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione secondo i
criteri  di  cui al precedente comma 3 e procede all'attribuzione del
relativo punteggio; il risultato della valutazione dei titoli e' reso
noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
    5.  La  data  ed  il  luogo  di svolgimento del colloquio saranno
comunicati  ai  candidati  ammessi a sostenerlo mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
    6.  Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai titoli e' fissato in
punti otto. I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti:
      a) voto   conseguito  nel  diploma  di  laurea  prescritto  dal
precedente   art. 2,   lettera  c),  se  superiore  a  quello  minimo
prescritto per l'ammissione alla selezione (fino a punti 1);
      b) durata   dell'esperienza   lavorativa,   come  definita  dal
precedente  art. 2,  lettera  d),  ulteriore rispetto a quella di tre
anni  richiesta  per  l'ammissione alla selezione (fino a punti 3); a
tal  fine  potranno  essere valutati rapporti di lavoro di durata non
inferiore a sei mesi ciascuno;
      c) diplomi  di  specializzazione  post-universitari o master in
discipline   economico-finanziarie   conseguiti   presso  Universita'
italiane o straniere (fino a punti 3);
      d) diploma di analista finanziario (fino a punti 1).
    7.  Il colloquio e' finalizzato all'accertamento delle cognizioni
e  dei  requisiti  tecnico-professionali  necessari  all'espletamento
delle  funzioni  proprie  della categoria contrattuale da conferire e
vertera' sulle materie sotto indicate:
      diritto societario
      diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
      principi di economia aziendale
      principi  di  finanza  aziendale  (in  particolare  valutazioni
d'azienda)
      contabilita', bilancio e analisi finanziaria
      economia dei mercati e degli intermediari finanziari
      ordinamento e compiti istituzionali della Consob.
    Il   colloquio   sara'   integrato   da  una  prova,  finalizzata
all'accertamento  della  conoscenza della lingua inglese, consistente
nella lettura e nel commento di un testo.
    8.  Il  colloquio si intende superato se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30.
    9. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati devono
essere  muniti  di  uno  dei  seguenti  documenti  d'identita'  o  di
riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) porto d'armi,
    ovvero  dei  documenti  di  riconoscimento  equipollenti ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    10.  I  cittadini  di  Stato  membro  dell'Unione europea diverso
dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
    11. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per
sostenere  il  colloquio,  fotocopia  in  carta semplice dello stesso
documento  di identificazione esibito in originale per essere ammessi
a sostenere il colloquio stesso.
    12.  Le  informazioni relative alla selezione saranno disponibili
nel   sito   Internet   www.consob.it  e  potranno  essere  acquisite
telefonicamente presso la Divisione risorse, Ufficio gestione risorse
umane  (tel.:  06.84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15.30 alle
ore 16.30).
    13.   Ai   sensi   della  delibera  n. 12697  del  2 agosto  2000
«Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto  1990,  n. 241, concernente la determinazione dei termini di
conclusione   e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei
procedimenti  della  Consob»,  la  procedura selettiva si concludera'
entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
    14.  Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
legge  7 agosto  1990,  n. 241,  e'  la  sig.ra  Alessandra Cassetti,
assegnata  all'Ufficio gestione risorse umane, coordinato nell'ambito
della  divisione  risorse  della  Consob.  Eventuali sostituzioni del
responsabile  del  procedimento  saranno rese note attraverso il sito
Internet www.consob.it
    15.   La   Consob  non  assume  responsabilita'  in  ordine  alla
diffusione  di  informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla
Consob stessa.
    16.  La  Consob  non assume inoltre alcuna responsabilita' per il
caso  di  mancato  recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non  chiare  indicazioni  del  recapito  da  parte del candidato o da
mancata  o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato
nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  ne'  per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque imputabili a fatto di
terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in caso di spedizione per
raccomandata.