Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  laurea  quadriennale  in economia e commercio o
titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito con voto
non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente.
    Il  diploma  di  laurea  estero  sara'  considerato utile purche'
conseguito  con  voto  equivalente  almeno  a  105/110 e riconosciuto
equipollente  ad  uno  dei  diplomi di laurea italiani; a tal fine la
domanda  di ammissione alla selezione deve essere corredata a pena di
esclusione  dal  provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente  titolo  di  studio  italiano  in  base alla normativa
vigente,  con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto.
    Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande;
      d) esperienza  lavorativa  in  materia di controllo di gestione
maturata,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato, per un periodo non
inferiore  a  cinque  anni,  di  cui  almeno  tre  alle dipendenze di
amministrazioni  pubbliche;  l'esperienza lavorativa dev'essere stata
maturata  in epoca successiva al conseguimento del diploma di laurea.
Ai  fini  del computo della durata dell'esperienza lavorativa saranno
cumulati i soli rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei mesi
ciascuno;
      e) idoneita' fisica all'impiego.
    2.  I  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      godimento   dei   diritti   politici   anche   nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      buona conoscenza della lingua italiana.
    3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla selezione; quelli
indicati alle precedenti lettere a), b) ed e) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione.
    4. Non possono accedere all'impiego presso la Consob:
      coloro   che  abbiano  riportato  condanne  penali  passate  in
giudicato  e  subite  per  reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto;
      coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      coloro  che  siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti dall'impiego presso
una  pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.