Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di laurea quadriennale in economia e commercio o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito con voto non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente. Il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche' conseguito con voto equivalente almeno a 105/110 e riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di ammissione alla selezione deve essere corredata a pena di esclusione dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande; d) esperienza lavorativa in materia di controllo di gestione maturata, con rapporto di lavoro subordinato, per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; l'esperienza lavorativa dev'essere stata maturata in epoca successiva al conseguimento del diploma di laurea. Ai fini del computo della durata dell'esperienza lavorativa saranno cumulati i soli rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei mesi ciascuno; e) idoneita' fisica all'impiego. 2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; buona conoscenza della lingua italiana. 3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione; quelli indicati alle precedenti lettere a), b) ed e) devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. 4. Non possono accedere all'impiego presso la Consob: coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto; coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.