Art. 3.

  Domande di ammissione Termine per la presentazione delle domande

    1.  La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata
utilizzando  l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente
avviso  (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera   dovra'   essere   effettuata   riportando,   con   scrittura
dattilografica  o  a  stampatello,  l'intero  contenuto  del predetto
modulo.
    2. L'avviso di selezione, corredato del citato modulo di domanda,
e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it
    3.   Le  domande  di  ammissione  alla  selezione  devono  essere
indirizzate  alla  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa,
Divisione risorse, Ufficio gestione risorse umane, via G. B. Martini,
n. 3  -  00198  Roma  e  possono  essere presentate all'«accettazione
corrispondenza»  della  sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero
della  sede  di  Milano,  via  della  Posta n. 8/10, entro il termine
perentorio  di  quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine
fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della Consob.
    4.   Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande  di
ammissione  spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro   il  termine  di  cui  al  comma  precedente.  Ai  fini  della
determinazione  della  data  di  spedizione  fa fede il timbro a data
apposto  dall'ufficio  postale  accettante.  Sulla  busta deve essere
apposto il numero di riferimento della selezione «96/04».
    5.  Le  domande  possono  anche  essere trasmesse per fax, sempre
entro  il  termine  perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione  dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
esclusivamente  al  numero:  06/8417707.  Al  fine della verifica del
rispetto  del  termine  perentorio  fanno  fede  la  data  e l'ora di
ricezione  che  vengono  automaticamente  registrate al momento della
ricezione  del  fax  dall'apparecchiatura  collegata  al numero sopra
indicato.  Poiche'  il  sistema  si  fonda  su reti di trasmissione e
strumenti  che  possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici,
la  Consob  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel caso di domande
trasmesse   con  tale  mezzo  non  pervenute,  ovvero  non  pervenute
tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili.
    6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione
ovvero per la trasmissione delle domande, ove cada in giorno festivo,
e' prorogato al giorno seguente non festivo.
    7.  Nella  domanda di ammissione alla selezione il candidato deve
dichiarare,  sotto  pena di decadenza, i titoli rientranti tra quelli
indicati al successivo art. 5.
    8.  Nella  domanda di ammissione alla selezione il candidato deve
altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza e
le  riserve  stabiliti  da  disposizioni  di  legge vincolanti per la
Consob  ovvero  indicati nel Regolamento del personale, approvato con
delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, reso esecutivo con decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  del  30 dicembre  2002
(pubblicato   nel  Bollettino  Consob,  Edizione  Speciale  n. 1/2003
del gennaio 2003).
    9.  Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali
previste  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  per  le  ipotesi  di  falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47
dello  stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
possesso  dei  requisiti  di ammissione alla selezione e all'impiego,
dei  titoli  rientranti  tra  quelli  indicati  al successivo art. 5,
nonche'  degli  eventuali  titoli  di precedenza o preferenza e delle
riserve.  Le  indicazioni  riportate nella domanda di ammissione alla
selezione hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive
di  certificazione,  se trattasi di stati, qualita' personali e fatti
elencati  nell'art. 46  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,   ovvero   di   dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  del citato art. 47 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n. 445/2000,  se  trattasi  di  stati,  qualita'
personali  e  fatti  a  diretta  conoscenza  del  sottoscrittore, non
espressamente elencati nello stesso art. 46.
    10.  La  firma  in  calce  alla domanda deve essere autografa; ai
sensi  dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla selezione, copia fotostatica di uno dei documenti di
identita'   o  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  previsti
dall'art. 35  dello  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
    11.   L'omissione   della  copia  fotostatica  del  documento  di
identita'  implica  l'invalidita'  delle dichiarazioni sostitutive di
atto  di  notorieta'  e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o
titoli   attestati  dal  candidato  con  la  sottoscrizione  di  tali
dichiarazioni.
    12.  Alla  domanda  deve  essere  altresi'  allegato un analitico
curriculum   vitae   con   l'indicazione  dell'esperienza  lavorativa
maturata   e   degli   eventuali   ulteriori  requisiti  culturali  e
professionali  posseduti  (argomento della tesi di laurea, diplomi di
specializzazione   post-universitari,   abilitazioni   professionali,
conoscenza  di  lingue  straniere, conoscenze informatiche, anche con
riferimento a pacchetti applicativi, video-scrittura, ecc.).
    13.  Anche  prima della conclusione della selezione, la Consob ha
facolta'  di  effettuare  gli  accertamenti previsti dall'art. 71 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  circa  il
possesso  dei  requisiti  di ammissione alla selezione e all'impiego,
dei  titoli  indicati  al  successivo art. 5, nonche' degli eventuali
titoli di precedenza o preferenza e delle riserve.
    14.  A  tal  fine,  entro  il  termine  indicato  nella  apposita
richiesta  che  verra'  inviata  da  parte  della Consob, i candidati
dovranno   presentare   o   spedire  la  relativa  certificazione  in
originale,  ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali
effettuare i suddetti controlli.
    15.  I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per
l'ammissione  alla  selezione  e all'impiego e dei titoli indicati al
successivo  art. 5  devono  attestare che questi erano posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
    16.  La Consob procede all'esclusione dalla selezione, ovvero non
da'  seguito  all'assunzione,  ovvero  provvede  alla risoluzione del
contratto  di  lavoro  dei  soggetti  nei  cui  confronti  accerti la
mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione alla selezione.
    17.  Per  il  riconoscimento  dei  benefici previsti dall'art. 20
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate»), i
candidati  portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge,  devono specificare nella domanda di ammissione alla selezione
la  necessita'  di  ausili  per  lo  svolgimento  del  colloquio,  in
relazione  allo  specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati
devono  allegare  alla  domanda  idonea  certificazione  relativa  al
suddetto  handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. E
'anche  possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di
handicap   ai   sensi   del   citato  art. 3  mediante  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  effettuata ai sensi dell'art. 46 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000. Sulla base di
tale  documentazione la Consob accerta la sussistenza dei presupposti
per  la  concessione,  da  parte  della commissione esaminatrice, dei
suddetti  ausili.  Qualora  la Consob riscontri la non veridicita' di
quanto  autocertificato dal candidato, procede all'annullamento della
prova dallo stesso sostenuta.
    18.  Dalla  domanda deve risultare il recapito cui la Consob puo'
indirizzare le comunicazioni relative alla selezione.
    19.  In  caso  di  presentazione  di istanze, atti o documenti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare.
    20.  La  Consob  non  assume  alcuna  responsabilita', in caso di
spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle
domande  di  ammissione alla selezione, o per la mancata restituzione
dell'avviso  di  ricevimento,  ne'  per  eventuali disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore.