Art. 3. Domande di ammissione Termine per la presentazione delle domande 1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente avviso (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando, con scrittura dattilografica o a stampatello, l'intero contenuto del predetto modulo. 2. L'avviso di selezione, corredato del citato modulo di domanda, e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it 3. Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, Divisione risorse, Ufficio gestione risorse umane, via G. B. Martini, n. 3 - 00198 Roma e possono essere presentate all'«accettazione corrispondenza» della sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero della sede di Milano, via della Posta n. 8/10, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della Consob. 4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto il numero di riferimento della selezione «96/04». 5. Le domande possono anche essere trasmesse per fax, sempre entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, esclusivamente al numero: 06/8417707. Al fine della verifica del rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Consob non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili. 6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione ovvero per la trasmissione delle domande, ove cada in giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. 7. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto pena di decadenza, i titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5. 8. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza e le riserve stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la Consob ovvero indicati nel Regolamento del personale, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 (pubblicato nel Bollettino Consob, Edizione Speciale n. 1/2003 del gennaio 2003). 9. Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego, dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, nonche' degli eventuali titoli di precedenza o preferenza e delle riserve. Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi del citato art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nello stesso art. 46. 10. La firma in calce alla domanda deve essere autografa; ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica di uno dei documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita' previsti dall'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 11. L'omissione della copia fotostatica del documento di identita' implica l'invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali dichiarazioni. 12. Alla domanda deve essere altresi' allegato un analitico curriculum vitae con l'indicazione dell'esperienza lavorativa maturata e degli eventuali ulteriori requisiti culturali e professionali posseduti (argomento della tesi di laurea, diplomi di specializzazione post-universitari, abilitazioni professionali, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, anche con riferimento a pacchetti applicativi, video-scrittura, ecc.). 13. Anche prima della conclusione della selezione, la Consob ha facolta' di effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego, dei titoli indicati al successivo art. 5, nonche' degli eventuali titoli di precedenza o preferenza e delle riserve. 14. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita richiesta che verra' inviata da parte della Consob, i candidati dovranno presentare o spedire la relativa certificazione in originale, ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali effettuare i suddetti controlli. 15. I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per l'ammissione alla selezione e all'impiego e dei titoli indicati al successivo art. 5 devono attestare che questi erano posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 16. La Consob procede all'esclusione dalla selezione, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del contratto di lavoro dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione alla selezione. 17. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione alla selezione la necessita' di ausili per lo svolgimento del colloquio, in relazione allo specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. E 'anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Sulla base di tale documentazione la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti ausili. Qualora la Consob riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal candidato, procede all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta. 18. Dalla domanda deve risultare il recapito cui la Consob puo' indirizzare le comunicazioni relative alla selezione. 19. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 20. La Consob non assume alcuna responsabilita', in caso di spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione alla selezione, o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.