Art. 6. Titoli - Graduatoria finale 1. Espletato il colloquio, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma: del punteggio relativo ai titoli posseduti; del voto riportato nel colloquio. 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di precedenza o preferenza e alle riserve stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel Regolamento del personale della Consob. 3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la graduatoria finale del candidato risultato vincitore della selezione e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione e all'impiego, nonche' dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5 e degli eventuali titoli di precedenza o preferenza e delle riserve e, conseguentemente, dichiara vincitore della selezione il primo classificato in detta graduatoria. 5. In caso di rinuncia del vincitore, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa si riserva la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 6. La graduatoria della selezione e' comunicata al candidato risultato vincitore e a quelli idonei e pubblicata nel Bollettino della Consob; di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 7. La Consob si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino della Consob, per eventuali ulteriori assunzioni.