Art. 8. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. 2. Il vincitore della selezione e' assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile una volta sola, ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, classificato nella categoria «C.1», equiparata alla qualifica di funzionario di 2a, e assegnato alla sede di Roma. Il rapporto di lavoro del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994. 3. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto e' disciplinato dalla «Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato», approvata dalla Consob con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998; il trattamento economico complessivo spettante e' pari a quello dei dipendenti di ruolo con qualifica di funzionario di 2a. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata «Normativa generale» nella determinazione del suddetto trattamento economico iniziale la Commissione potra' attribuire aumenti periodici di stipendio in relazione agli anni di esperienza lavorativa maturati nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle contrattualmente stabilite. 4. Il vincitore della selezione deve presentarsi, entro il termine indicato nel contratto di lavoro, presso la sede di Roma.