Art. 8.

         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio

    1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che:
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
      non  si  trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
    2.  Il  vincitore  della  selezione  e'  assunto con contratto di
lavoro  subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni,
rinnovabile  una  volta  sola,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma 8, sub
art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni
e  integrazioni,  classificato nella categoria «C.1», equiparata alla
qualifica  di  funzionario  di  2a, e assegnato alla sede di Roma. Il
rapporto  di  lavoro  del personale in possesso della cittadinanza di
Stato  membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia e' regolato
tenendo  conto  delle  limitazioni  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994.
    3.  Il  rapporto di lavoro del dipendente assunto e' disciplinato
dalla «Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato»,  approvata  dalla  Consob  con  delibera  n. 11412  del
23 ottobre  1998;  il  trattamento economico complessivo spettante e'
pari a quello dei dipendenti di ruolo con qualifica di funzionario di
2a.  Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata «Normativa generale»
nella  determinazione  del suddetto trattamento economico iniziale la
Commissione  potra'  attribuire  aumenti  periodici  di  stipendio in
relazione   agli   anni   di  esperienza  lavorativa  maturati  nello
svolgimento di mansioni analoghe a quelle contrattualmente stabilite.
    4.  Il  vincitore  della  selezione  deve  presentarsi,  entro il
termine indicato nel contratto di lavoro, presso la sede di Roma.