Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del    decreto-legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito   con
modificazioni   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,   per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 3

    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
    Il   presente  decreto  sara'  acquisito  alla  raccolta  interna
nell'apposito  registro  di questa amministrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
      Roma, 26 luglio 2004
                                                       Il rettore