Art. 11.
                        Conseguimento titolo
    Il  titolo  di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso,  dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla  base  di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi finale previamente esaminata e valutata dalla commissione.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo.