Art. 11. Conseguimento titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi finale previamente esaminata e valutata dalla commissione. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di ateneo.