Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca. Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e il segretario.