Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore  sentito  il  collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti  tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti   ai   settori   scientifico-disciplinari  ai  quali  si
riferisce  il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private  di  ricerca.  Le  commissioni nominano al proprio interno il
presidente e il segretario.