Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
    Il  20°  ciclo  -  VI ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca
avra'   pertanto   decorrenza  con  l'anno  accademico  2004/2005  ed
iniziera',  di  norma,  a  partire  dal  1° gennaio 2005. Nel caso di
inizio  posticipato  rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro
il primo anno di corso, il periodo intercorrente tra il primo gennaio
2005  e  la  data  di  effettivo  inizio  del  dottorato,  secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di  eventuali  rinunce  da  parte degli aventi diritto,
subentra  altro  candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
    I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono:
      mantenere  l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa
di  studio,  in soprannumero; in tal caso l'Universita' di Verona non
e'  impegnata  ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento
dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni;
      rinunciare  all'assegno  e  chiedere  l'iscrizione  al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione
e' irrevocabile.
                             Avvertenze:
    a) E'  vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra universita'
italiana  o  estera  o  a  questa  assimilabile o a un altro corso di
studio  di  questa  universita'  o  ad una delle scuole superiori per
interpreti   e   traduttori  (ora  denominate  Scuole  superiori  per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio  2002, n. 38, o infine ad un istituto dell'alta formazione
artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica);
    b) Nel  caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato
risultino  dichiarazioni  false o mendaci, ferme restando le sanzioni
previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia
(articoli 75   e   76   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000),  lo  stesso  candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale     iscrizione.     L'amministrazione    universitaria
provvedera'   al  recupero  degli  eventuali  benefici  concessi  (ad
esempio:  borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non
procedera'  ad  alcun  tipo  di  rimborso  delle  tasse  versate.  La
dichiarazione  mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.