Art. 6. Ammissione ai corsi Il 20° ciclo - VI ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2004/2005 ed iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio 2005. Nel caso di inizio posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro il primo anno di corso, il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2005 e la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono: mantenere l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di Verona non e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni; rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione e' irrevocabile. Avvertenze: a) E' vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di studio di questa universita' o ad una delle scuole superiori per interpreti e traduttori (ora denominate Scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un istituto dell'alta formazione artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica); b) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'amministrazione universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (ad esempio: borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.