Art. 7.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di Euro 18.000,00
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata secondo la normativa vigente.
    Tutti  i  dottorandi  sono  tenuti  al  pagamento  di  una  somma
corrispondente  a  300.00  sterline inglesi per oneri richiesti dalla
Open University di Londra.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    I  benefici  (borse  di  studio  regionali per i dottorandi senza
borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile  2001  -  Uniformita'  di trattamento sul diritto agli studi
universitari,  ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  2 dicembre 1991,
n. 390,  verranno  attuati  in conformita' a quanto verra' deliberato
dalla regione Lombardia.