Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 7  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a)  attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo  di punti 9), ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita'  (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3), fino
a un massimo di punti: 12;
      b)  idoneita'  a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori, fino a un massimo di punti: 6;
      c)  altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo
di  studio,  compresi specializzazioni post laurea, master, dottorato
ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale,
pubblicazioni, fino a un massimo di punti: 12.
    2.  La  valutazione  dei titoli dei candidati che hanno sostenuto
la prova  scritta,  previa  individuazione dei criteri, e' effettuata
dopo  la  prova  stessa  e  prima  che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'ateneo e presso la sede degli esami.