Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9), ulteriore punteggio per attivita' svolte presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3), fino a un massimo di punti: 12; b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori, fino a un massimo di punti: 6; c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di studio, compresi specializzazioni post laurea, master, dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni, fino a un massimo di punti: 12. 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'ateneo e presso la sede degli esami.