Art. 5. Prove d'esame 1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in una prova scritta ed una prova orale. Le prove verteranno sui seguenti argomenti: prova scritta: domande a risposta sintetica, da effettuarsi con l'uso dei mezzi informatici, su: autonomia universitaria di cui alla legge n. 168/1989; la legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), art. 5 - Universita'; contabilita' pubblica con particolare riferimento alla contabilita' universitaria; forme di lavoro flessibile consentite nell'Universita' ai sensi dell'art. 51, legge n. 449/1997 (assegni di ricerca) e del decreto legislativo n. 165/2001 (collaborazioni coordinate e continuative): cenni normativi e adempimenti fiscali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e assicurativi di cui al testo unico INAIL decreto 30 giugno 1995, n. 1124, e decreto legislativo n. 38/2000; statuto e i regolamenti dell'Universita' degli studi di Genova (Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e il regolamento delle missioni per il personale dipendente) - www.unige.it/regolamenti prova orale: materie oggetto della prova scritta e comprendera' altresi' l'accertamento di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. 2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati dalla commissione e i dizionari. 3. Il calendario delle prove e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime. 4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, i punteggi da essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami. 5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.