Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e alle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola 2. I candidati dichiarati vincitori, stipulano con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.