Art. 10. 1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volonta' ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiede la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso. 2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.