Art. 10.
    1.  L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti  un  atto  fra  vivi,  un  atto  di ultima volonta' ed un
ricorso  di  volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiede la
compilazione  dell'atto  e  lo  svolgimento  dei  principi dottrinali
attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.
    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
      a) diritto  civile e commerciale, con particolare riguardo agli
istituti  giuridici  in  rapporto  ai  quali  si esplica l'ufficio di
notaio;
      b) disposizioni  sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
      c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.