Art. 8.
    1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione  dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza,  conformemente  al  calendario di cui al comma quarto, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della
stessa  secondo  quanto  indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie
speciale - del 25 gennaio 2005.
    2.  In  detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notificazione a tutti gli effetti.
    4.  Il  calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande,
secondo  l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
    5.  Il  sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra'
luogo  nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula
n. 70,  a  cura  dell'ufficio  III  della  direzione  generale  della
giustizia  civile  - Dipartimento per gli affari di giustizia, previo
avviso,  a  mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque
candidati, i quali avranno facolta' di presenziare.
    6.  I  candidati  che  si  presentano  per  sostenere la prova di
preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in
cui si svolge ogni sessione.
    7.   All'uopo,  devono  esibire  uno  dei  documenti  di  cui  al
successivo   art. 12   e   ritirare   dal  personale  la  tessera  di
identificazione.
    8.  Qualora,  per cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una  o  piu' sessioni nella giornata programmata, il Presidente della
Commissione  di  esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione,
anche  in  forma  orale,  ai  candidati  presenti. Per cause di forza
maggiore  - adeguatamente documentate - la commissione puo' differire
di  un  termine  comunque  non  superiore  a  dieci  giorni  la  data
originariamente   fissata   per   lo   svolgimento   della  prova  di
preselezione del candidato richiedente.
    9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della
prova  di  preselezione,  deve  essere  conservata,  nell'ipotesi  di
superamento  della prova in questione, per l'identificazione, ai fini
delle  successive  prove  di  concorso, secondo quanto previsto negli
articoli 11 e 12.
    10.  I  candidati  non  possono  avvalersi,  durante la prova, di
qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di
qualsiasi  supporto  cartaceo.  Nel  caso  di violazione di qualsiasi
norma  stabilita  per  lo svolgimento della prova di preselezione, la
Commissione  di  esame  delibera l'immediata esclusione del candidato
dal concorso.