Art. 12. Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, punto 4, del presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni per ciascun blocco, su esplicita richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la Direzione generale per il personale militare attinge, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano e nella Marina militare degli aspiranti non utilmente collocati nelle predette graduatorie, riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria sia ancora in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.