Art. 12.
            Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti
                 le incorporazioni di ciascun blocco
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 10, punto 4, del
presente  bando,  a  copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
punto 1,  eventualmente  rimasti  vacanti, riferiti ad incorporazioni
per  ciascun  blocco,  su  esplicita  richiesta  dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica  la  Direzione  generale  per  il personale militare
attinge,   previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,  dalle
graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata
di  un  anno  nell'Esercito  italiano  e  nella Marina militare degli
aspiranti   non   utilmente  collocati  nelle  predette  graduatorie,
riferite  a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria
sia  ancora  in  corso  di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di
arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso
altre Forze armate.