Art. 15.
                           Stato giuridico
    1.  Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata  in  vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un  anno  si  applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.