Art. 15. Stato giuridico 1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22 della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.