Art. 19.
                      Prolungamento della ferma
    1.  Il  periodo  di ferma dei volontari in ferma prefissata di un
anno  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione ai concorsi
indicati  al  successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per  il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento dell'iter
concorsuale  secondo  quanto  stabilito  dall'art. 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.