Art. 19. Prolungamento della ferma 1. Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.